Disciplina delle attività di enoturismo. Modifiche alla l.r. 30/2003. (Bollettino Ufficiale n. 59, parte prima, del 18.12.2019 )
INDICE
PREAMBOLO
Art. 1 Sostituzione del titolo della l.r. 30/2003
Art. 2 Finalità. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 30/2003
Art. 3 Definizioni. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 30/2003
Art. 4 Esercizio dell’attività agrituristica. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 30/2003
Art. 5 Avvio delle attività di fattoria didattica. Modifiche all’articolo 22 bis della l.r. 30/2003
Art. 6 Esercizio delle attività di enoturismo. Inserimento del titolo II ter nella l.r. 30/2003
Art. 7 Avvio delle attività di enoturismo. Inserimento dell’articolo 22 septies nella l.r. 30/2003
Art. 8 Requisiti per lo svolgimento delle attività di enoturismo. Inserimento dell’articolo 22 octies nella l.r. 30/2003
Art. 9 Standard minimi di qualità per lo svolgimento delle attività di enoturismo. Inserimento dell’articolo 22 novies nella l.r. 30/2003
Art. 10 Attività di degustazione del vino in abbinamento ad alimenti. Inserimento dell’articolo 22 decies nella l.r. 30/2003
Art. 11 Elenco degli operatori delle attività di enoturismo. Inserimento dell’articolo 22 undecies nella l.r. 30/2003
Art. 12 Vigilanza e controllo. Modifiche all’articolo 23 della l.r. 30/2003
Art. 13 Sanzioni amministrative. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 30/2003
Art. 14 Norma transitoria Art. 15 Norma finale
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione; Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l) e n),. dello Statuto;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020) e, in particolare, l’articolo 1, commi da 502 a 505;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 12 marzo 2019 (Linee guida e indirizzi in merito ai requisisti e agli standard minimi di qualità per l’esercizio dell’attività enoturistica);
Vista la legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana);
Considerato quanto segue:
1. Al fine di assicurare l’attuazione e l’applicazione delle norme statali che disciplinano l’attività di enoturismo, si interviene nell’ordinamento regionale inserendo un nuovo titolo nella l.r. 30/2003, nel quale sono disciplinate a livello regionale altre attività considerate connesse all’attività agricola: l’agriturismo e le fattorie didattiche;
2. Per l’applicazione del regime amministrativo della segnalazione di inizio attività (SCIA), necessario per l’avvio dell’attività di enoturismo, si prevedono specifiche disposizioni di dettaglio, in particolare si stabilisce che la SCIA è presentata allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) mediante il sistema telematico di accettazione regionale (STAR);
3. In coerenza con le finalità perseguite dalle disposizioni statali, in particolare la crescita e la valorizzazione del comparto vitivinicolo e tenuto conto della tipologia di requisiti e standard di qualità richiesti, sono individuati gli operatori che possono svolgere le attività di enoturismo;
4. Nell’ambito dei requisiti necessari per l’esercizio dell’enoturismo le disposizioni statali hanno stabilito che il personale addetto alle attività enoturistiche deve essere dotato di adeguate competenze e formazione; al fine di assicurare l’applicazione di tali norme sono stati previsti i requisiti di formazione minimi che il personale preposto alle suddette attività deve possedere;
5. È necessario modificare le norme relative alle modalità di presentazione della SCIA sia per le attività di agriturismo sia per le fattorie didattiche, per aggiornarle ai nuovi strumenti informatici.
Approva la presente legge
Art. 1
Sostituzione del titolo della l.r. 30/2003
1. Il titolo della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana), è sostituito dal seguente: “ Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche e dell’enoturismo in Toscana ”.
2. Ovunque ricorra il titolo originario della l.r. 30/2003 questo è sostituito con il titolo di cui al comma 1.
Art. 2
Finalità. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 30/2003
1. Alla fine della lettera d) del comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 30/2003 sono aggiunte le parole: “ e l’enoturismo ”.
Art. 3
Definizioni. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 30/2003
1. Dopo il comma 2 bis 1. dell’articolo 2 della l.r. 30/2003 è aggiunto il seguente:
“ 2 bis 2. Per enoturismo si intendono tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione
delle produzioni vinicole aziendali anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito delle cantine e dei vigneti. ”.
Art. 4
Esercizio dell’attività agrituristica. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 30/2003
1. Alla fine del comma 3 dell’articolo 8 della l.r. 30/2003 sono aggiunte le parole: “ mediante il sistema telematico di accettazione regionale (STAR). ”.
2. Il comma 9 dell’articolo 8 della l.r. 30/2003 è abrogato.
Art. 5
Avvio delle attività di fattoria didattica. Modifiche all’ articolo 22 bis della l.r. 30/2003
1. Al comma 1 dell’articolo 22 bis della l.r. 30/2003 le parole: “ per via telematica, ” sono sostituite dalle seguenti: “ mediante STAR, ”.
2. Il comma 2 dell’articolo 22 bis della l.r. 30/2003 è abrogato.
Art. 6
Esercizio delle attività di enoturismo. Inserimento del titolo II ter nella l.r. 30/2003
1. Dopo il titolo II bis della l.r. 30/2003 è inserito il seguente: “ Titolo II ter – Esercizio delle attività di enoturismo ”.
Art. 7
Avvio delle attività di enoturismo. Inserimento dell’ articolo 22 septies nella l.r. 30/2003
1. Dopo l’articolo 22 sexies, nel titolo II bis della l.r. 30/2003, è inserito il seguente:
“ Art. 22 septies
Avvio delle attività di enoturismo
1. Possono esercitare le attività di enoturismo:
a) l’imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui all’articolo 2135 del codice civile che svolge attività di vitivinicoltura;
b) i comitati di gestione delle strade del vino riconosciute ai sensi della legge regionale 5 agosto 2003, n. 45 (Disciplina delle strade del vino, dell’olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità);
c) le cantine sociali cooperative e i loro consorzi alle quali i soci conferiscono i prodotti dei propri vigneti per la produzione, la lavorazione e la commercializzazione del vino;
d) i consorzi di tutela dei vini a denominazione geografica e indicazione geografica.
2. I soggetti di cui al comma 1 che intendono avviare le attività di enoturismo sono soggetti alla presentazione, mediante STAR, della SCIA allo SUAP del comune in cui si esercita l’attività. Il modello della SCIA è approvato con decreto del dirigente del settore competente della Giunta regionale.
3. Nel caso in cui l’attività di enoturismo sia attivata nell’ambito dell’agriturismo, l’imprenditore provvede agli adempimenti di cui agli articoli 7 e 8 per la presentazione della DUA e della SCIA.
4. Le attività di enoturismo non possono essere esercitate dai soggetti di cui all’articolo 8, comma 1, lettere b), c) d) ed e).”.
Art. 8
Requisiti per lo svolgimento delle attività di enoturismo. Inserimento dell’ articolo 22 octies nella l.r. 30/2003
1. Dopo l’articolo 22 setpies della l.r. 30/2003 è inserito il seguente:
“ Art. 22 octies
Requisiti per lo svolgimento delle attività di enoturismo
1. Per lo svolgimento delle attività di enoturismo è necessaria la presenza del titolare dell’azienda o di un familiare coadiuvante o di un socio delegato o di un dipendente delegato o di un collaboratore esterno. Tali soggetti devono avere conoscenza delle caratteristiche del territorio ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) ai sensi della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice e di impresa agricola);
b) attestato di frequenza rilasciato a seguito di un percorso formativo obbligatorio per il conseguimento del requisito della capacità professionale necessario per la qualifica di IAP ai sensi della l.r. 45/22007;
c) diploma o laurea in materie agrarie;
d) titolo di enologo, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 129 (Ordinamento della professione di enologo);
e) dichiarazione di aver svolto attività in ambito vitivinicolo nei cinque anni precedenti l’inizio dell’attività di enoturismo. La dichiarazione deve essere completa delle indicazioni relative alle aziende e ai periodi di svolgimento dell’attività stessa;
f) attestato di frequenza di un corso di formazione avente a oggetto l’attività vitivinicola organizzato dalle associazioni di categoria, ordini professionali, agenzie di formazione o altro soggetto abilitato della durata minima pari a cinquanta ore di formazione teorica/pratica. ”.
Art. 9
Standard minimi di qualità per lo svolgimento delle attività di enoturismo. Inserimento dell’ articolo 22 novies nella l.r. 30/2003
1. Dopo l’articolo 22 octies della l.r. 30/2003 è inserito il seguente: “ Art. 22 novies
Standard minimi di qualità per svolgere attività di enoturismo
1. Fermi restando i requisiti generali, anche a carattere igienico- sanitario e di sicurezza previsti dalla normativa vigente, gli operatori che svolgono attività di enoturismo devono avere i seguenti standard minimi di qualità:
a) apertura annuale o stagionale di un minimo di tre giorni a settimana, all’interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi;
b) strumenti per la prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;
c) cartello da affiggere all’ingresso contenente i dati relativi all’accoglienza enoturistica e almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate;
d) sito o pagina web aziendale almeno in italiano e in inglese;
e) indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;
f) materiale informativo sull’azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno tre lingue, compreso l’italiano;
g) esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni a denominazione di origine e ad indicazione geografica sia in ambito vitivinicolo, sia agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l’attività enoturistica;
h) ambienti o spazi dedicati e adeguatamente attrezzati per l’accoglienza e per la tipologia di attività in concreto svolte dall’operatore enoturistico;
i) l’attività di degustazione del vino all’interno delle cantine e delle aziende agricole deve essere effettuata con calici, bicchieri da vino in vetro, in cristallo o altro materiale, purché non siano alterate le proprietà organolettiche del prodotto.
2. Per lo svolgimento delle attività di enoturismo è necessario stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti dei visitatori. ”.
Art. 10
Attività di degustazione del vino in abbinamento ad alimenti. Inserimento dell’ articolo 22 decies nella l.r. 30/2003
1. Dopo l’articolo 22 novies della l.r. 30/2003 è inserito il seguente: “ Art. 22 decies
Attività di degustazione del vino in abbinamento ad alimenti
1. Nel caso in cui le attività di degustazione del vino in abbinamento a prodotti agroalimentari non siano svolte in ambito agrituristico, l’abbinamento ai prodotti vitivinicoli aziendali deve avvenire con prodotti agroalimentari freddi preparati dall’azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo nel rispetto delle discipline e delle condizioni e dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della Toscana quali:
a) prodotti a denominazione geografica protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP), specialità tradizionale garantita (STG) e prodotto di montagna di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
b) prodotti ottenuti con tecniche di produzione integrata di cui alla legge regionale 14 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole);
c) prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l’individuazione dei prodotti tradizionali di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);
d) prodotti ottenuti con metodo biologico ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del 28 giugno 2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/1991 e del regolamento (CE) n. 889/2008 del 5 settembre 2008 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli.
2. Nel caso in cui le attività di degustazione del vino in abbinamento a prodotti agroalimentari siano svolte in ambito agrituristico si applicano gli articoli 10 e 13 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 “Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana”).
3. Dall’attività di degustazione del vino in abbinamento a prodotti agroalimentari sono in ogni caso escluse le attività che configurano la somministrazione di pasti alimenti e bevande. ”.
Art. 11
Elenco degli operatori delle attività di enoturismo. Inserimento dell’ articolo 22 undecies nella l.r. 30/2003
1. Dopo l’articolo 22 decies della l.r. 30/2003 è inserito il seguente: “ Art. 22 undecies
Elenco degli operatori delle attività di enoturismo
1. I soggetti di cui all’articolo 22 septies, comma 1, che svolgono le attività di enoturismo sono inseriti nell’elenco regionale degli operatori tenuto dall’ARTEA tramite l’utilizzo del SIART e dell’anagrafe regionale delle aziende agricole di cui agli articoli 2 e 3 della l.r. 23/2000 a seguito della presentazione della SCIA.
2. I dati presenti nell’elenco regionale possono formare oggetto di comunicazione e diffusione a soggetti privati e pubblici, anche tramite diffusione telematica. ”.
Art. 12
Vigilanza e controllo. Modifiche all’articolo 23 della l.r. 30/2003
1. Al comma 4 dell’articolo 23 della l.r. 30/2003 dopo la parola: “ architettoniche. ” Sono aggiunte le seguenti: “ La Regione controlla altresì i requisiti e gli standard minimi di qualità per lo svolgimento delle attività di enoturismo di cui all’articolo 22 octies. ”.
Art. 13
Sanzioni amministrative. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 30/2003
1. Il comma 6 ter dell’articolo 24 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:
“ 6 ter. Chiunque svolge le attività di fattoria didattica e le attività di enoturismo senza aver presentato la SCIA di cui, rispettivamente, all’articolo 22 bis e all’articolo 22 septies, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00. Il comune dispone la chiusura dell’attività svolta senza titolo abilitativo. L’attività di fattoria didattica e di enoturismo non può essere intrapresa dall’imprenditore responsabile dell’infrazione di cui al presente comma nei successivi dodici mesi. ”.
2. Dopo il comma 6 quinquies dell’articolo 24 della l.r. 30/2003 è inserito il seguente:
“ 6 sexies. Chiunque viola quanto prescritto dall’articolo 22 octies è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00. ”.
3. Dopo il comma 6 sexies dell’articolo 24 della l.r. 30/2003 è inserito il seguente:
“ 6 septies. Chiunque viola quanto prescritto dall’articolo 22 novies è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00. ”.
Art. 14
Norma transitoria
1. I soggetti che all’entrata in vigore della presente legge già esercitano una o più attività riconducibili a quelle di cui all’articolo 3, sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni contenute nella medesima legge entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore. In caso di mancato adeguamento e di mancata presentazione della SCIA entro tale termine, le suddette attività non possono più essere esercitate.
Art. 14
Norma finale
1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale